DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 - PROTEL Servizi di Radio Misure, Ricerca Interferenze Misure Campi Elettromagnetici

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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159
 
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172)
 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) -  (ventesima  direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva
89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 16 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36,  concernente  legge  quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  187,  attuazione
della direttiva 97/43/EURATOM  in  materia  di  protezione  sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti  connesse
ad esposizioni mediche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottato nella riunione del 26 maggio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 206 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 206 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo  determina
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi
per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall'articolo
207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai
rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli
effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai
campi elettromagnetici. 
  2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo
riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra
effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori
in tensione. 
  4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o
che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni
militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3,
comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui
agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di
protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme
di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del
personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi
previsti.»; 
    b) l'articolo 207 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 207  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si
intendono per: 
    a)  "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi
magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; 
    b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente
nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo
elettromagnetico, che comprendono: 
      1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa
dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti
medesimi; 
      2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi
e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la
salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la
stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi
transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono
generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive  o
altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire
negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di  operare  in  modo
sicuro; 
      3) correnti negli arti; 
    c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un
oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un
pericolo per la salute e sicurezza, quali: 
      1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici
elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o
dispositivi medici portati sul corpo; 
      2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di
campi magnetici statici; 
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
      4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali
infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti
di contatto o scariche elettriche; 
      5) correnti di contatto; 
    d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori  stabiliti  sulla
base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla
base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente
accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei
tessuti; 
    e) "VLE relativi agli effetti sanitari",  VLE  al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la
salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto
nervoso o muscolare; 
    f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori
delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni
cerebrali; 
    g) "valori di  azione  (VA)",  livelli  operativi  stabiliti  per
semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita'  ai
pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure
di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente   capo.
Nell'allegato XXXVI, parte II: 
      1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e  "VA  superiori"
s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o
prevenzione stabilite nel presente capo; 
      2) per i campi magnetici,  per  "VA  inferiori"  s'intendono  i
valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  "VA
superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»; 
      c) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione).  -  1.
Le   grandezze   fisiche   relative    all'esposizione    ai    campi
elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE
relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti
sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. 
  2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai
campi  elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti
sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui
all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui
all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto
dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure
di valutazione dell'esposizione  di  cui  all'articolo  209.  Qualora
l'esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno
qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in
conformita' dell'articolo 210, comma 7. 
  3. Ai fini  del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano
rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA
di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.
Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta
misure in conformita'  dell'articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la
valutazione effettuata in conformita'  dell'articolo  209,  comma  1,
dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere
esclusi rischi per la sicurezza. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma  3,  l'esposizione  puo'
superare: 
    a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI
parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica
o dal processo  produttivo,  purche'  siano  verificate  le  seguenti
condizioni: 
      1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di
contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso
le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5; 
      3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b); 
    b) i VA inferiori per  i  campi  magnetici  di  cui  all'allegato
XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla
pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del
tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche'  siano  verificate  le
seguenti condizioni: 
      1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l'eventuale  superamento
dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato  XXXVI,  parte
II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo
produttivo; 
      2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      3) siano adottate misure in conformita' all'articolo 210, comma
8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo
comma; 
      4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4,  l'esposizione
puo'  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella
A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal
processo produttivo, purche' siano verificate le seguenti condizioni: 
    a) il loro superamento sia solamente temporaneo in  relazione  al
processo produttivo; 
    b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli  effetti
sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte
III, tabelle A1 e A3; 
    c)  nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano
state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita'
all'articolo 210, comma 6; 
    d) siano adottate misure in conformita' all'articolo  210,  comma
8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo
comma; 
    e)  siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle
situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma  1,  lettera
b). 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il  datore  di  lavoro  comunica
all'organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento
dei    valori    ivi     indicati,     mediante     una     relazione
tecnico-protezionistica contenente: 
    a) le motivazioni per cui ai fini della pratica  o  del  processo
produttivo e' necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o
degli VLE relativi agli effetti sensoriali; 
    b) il livello di  esposizione  dei  lavoratori  e  l'entita'  del
superamento; 
    c) il numero di lavoratori interessati; 
    d) le tecniche di valutazione utilizzate; 
    e) le specifiche misure di  protezione  adottate  in  conformita'
all'articolo 210; 
    f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; 
    g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti  dei
lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui
all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»; 
    d) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   209   (Valutazione    dei    rischi    e    identificazione
dell'esposizione). - 1. Nell'ambito della valutazione dei  rischi  di
cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i
lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e,
quando  necessario,  misura   o   calcola   i   livelli   dei   campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La  valutazione,
la misurazione e il calcolo devono essere  effettuati  tenendo  anche
conto  delle  guide  pratiche  della   Commissione   europea,   delle
pertinenti norme  tecniche  europee  e  del  Comitato  elettrotecnico
italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate  o  emanate
dalla Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche  dati
dell'INAIL o delle regioni.  La  valutazione,  la  misurazione  e  il
calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto  delle
informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti  o
dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di  emissione
indicati in conformita' alla legislazione  europea,  ove  applicabili
alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro  o  sul  luogo  di
installazione. 
  2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei
VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione
dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni  o  calcoli.
In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la
misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione
delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta'
elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona
prassi metrologica. 
  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro
accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione
conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz
a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni
previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 
  4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai
lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso,  attrezzature
destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell'Unione
europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi  rispetto
a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata
nessun'altra attrezzatura. 
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi: 
    a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di  esposizione,
inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del
luogo di lavoro; 
    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui
all'articolo 208; 
    c) effetti biofisici diretti; 
    d)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei
lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti
sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi
particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di
dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici
portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; 
    e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma  1,
lettera c); 
    f) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    h) informazioni adeguate raccolte nel  corso  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 211; 
    i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; 
    l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; 
    m) sorgenti multiple di esposizione; 
    n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
  6. Il datore di lavoro precisa, nel documento  di  valutazione  del
rischio  di  cui  all'articolo  28,  le  misure  adottate,   previste
dall'articolo 210. 
  7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210  e  210-bis  del  presente
decreto, il datore di lavoro privato  puo'  consentire  l'accesso  al
documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi
sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti  e  lo  puo'
negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri
interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta'
intellettuale e in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i
documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche
amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali
dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    e) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). -
1. A seguito della valutazione dei  rischi,  qualora  risulti  che  i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo
209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla
sicurezza, elabora ed applica un  programma  d'azione  che  comprenda
misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni
superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti
sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti
sanitari, tenendo conto in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici; 
    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle
postazioni di lavoro; 
    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione; 
    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale; 
    h) di misure  appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare
l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; 
    i) in caso di esposizione  a  campi  elettrici,  delle  misure  e
procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di
contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei
lavoratori. 
  2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
il datore di lavoro elabora  e  applica  un  programma  d'azione  che
comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi
rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente
sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti
di cui all'articolo 207. 
  3. Il datore di lavoro, in conformita' all'articolo 183, adatta  le
misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del
caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei
confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle
informazioni ricevute  ai  sensi  dell'articolo  210-bis,  di  essere
portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno
dichiarato l'uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti
delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il
datore di lavoro della loro condizione. 
  4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i  VA  sono  indicati  con  un'apposita
segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente
decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato  in  maniera
opportuna. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3  e  4,  sono  adottate
misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione
dei lavoratori a norma  dell'articolo  210-bis,  l'uso  di  strumenti
tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la
messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei
lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche', se del caso e  a  norma
degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti
e di indumenti protettivi. 
  6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate  misure
di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti. 
  7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE
relativi agli  effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 212, e all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE
relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro
adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di  sotto  dei
VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del
superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi
agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure
di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le
modalita' di cui all'articolo 53. 
  8. Nei casi di cui all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5,  nonche'
nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi
transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la
valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del
presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: 
    a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema
nervoso centrale, nella testa, indotti da campi  magnetici  variabili
nel tempo; 
    b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini  e
nausea.»; 
    f) dopo l'articolo 210 e' inserito il seguente: 
  «Art. 210-bis (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori  e  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). -  1.  Ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il  datore  di
lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori  che  potrebbero  essere
esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul  luogo  di
lavoro  e  i  loro  rappresentanti  ricevano  le  informazioni  e  la
formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo: 
    a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; 
    b) alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti  a
effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; 
    c)  alla  possibilita'  di  rischi  specifici  nei  confronti  di
lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al
rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di
protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»; 
    g) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria).  -  La  sorveglianza  sanitaria
viene effettuata periodicamente, di norma  una  volta  l'anno  o  con
periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al  rischio  di  cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati  della  valutazione  dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato,  puo'  disporre  contenuti  e   periodicita'
diversi da quelli forniti dal medico competente. 
  2. Nel caso in cui un lavoratore  segnali  effetti  indesiderati  o
inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di
lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano  forniti
al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se
necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di
cui al presente comma e' garantito anche nei casi in  cui  sia  stata
rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali
oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 
  3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente  articolo  sono
effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da
lavoratore.»; 
    h) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212 (Deroghe). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo' autorizzare,
su richiesta del  datore  di  lavoro  e  in  presenza  di  specifiche
circostanze documentate e soltanto per il periodo  in  cui  rimangono
tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208,  comma  1,
secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Il datore di  lavoro  informa  il
rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  della  richiesta  di
deroga. 
  2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e'  subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente
all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; 
    b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate  tutte
le misure tecnico-organizzative; 
    c) le circostanze giustificano  debitamente  il  superamento  dei
VLE; 
    d) si e' tenuto conto delle caratteristiche del luogo di  lavoro,
delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; 
    e) il datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre
protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la
sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti
comparabili, piu' specifici e riconosciuti a livello internazionale; 
    f)  nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e
manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i
pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore
di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli
effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza,
assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l'uso
in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive
modificazioni, concernente  "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici."; 
    i) all'articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "209, commi 1 e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "209, commi 1 e 6"; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole: "e 209,  commi  2  e  4."
sono sostituite dalle seguenti: "e 209, comma 5."; 
      3) al comma 2, lettera a), le parole: ", 210,  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 210, commi 1 e 2,"; 
      4) al comma 2, lettera b), le parole: ", 210,  commi  2  e  3,"
sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi da 3 a 8."; 
    l) l'allegato  XXXVI  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto.». 
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